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La Corte Internazionale di Giustizia emette il parere consultivo sulle isole Chagos

Nicola OrtubyNicola Ortu
Giugno 16, 2020
in Diritto Internazionale ed Europeo, Uncategorized
Reading Time: 4min read
0

Il 22 giugno 2017 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l’adozione della Risoluzione 71/292, chiedeva alla Corte internazionale di giustizia (CIG), per il combinato dell’art. 96 della Carta e dell’art. 65 dello Statuto della Corte, di esprimere un parere consultivo sulla liceità del processo di decolonizzazione della Repubblica di Mauritius. Inoltre, se tale processo fosse stato condotto in modo contrario al diritto all’autodeterminazione dei popoli, le si chiedeva di pronunciarsi sulle conseguenze giuridiche della perdurante amministrazione delle isole Chagos da parte del Regno Unito.

Queste ultime furono acquisite dai britannici nel 1814, che ne conservano tutt’oggi il controllo. L’arcipelago, facente parte della ex colonia britannica di Mauritius sino al 1965, fu distaccato dal controllo di Port Louis in virtù degli Accordi di Lancaster House dello stesso anno. Poco dopo, una legge britannica creò una nuova colonia sotto il nome di Territorio britannico dell’Oceano Indiano (BIOT), dove, a seguito di un accordo con gli USA, fu istituita la base navale di Camp Justice. La Repubblica di Mauritius, indipendente dal Regno Unito dal 1968, contesta la legittimità dell’Accordo di Lancaster House, specialmente per quanto concerne il mancato rispetto del principio dell’uti possidetis, che sancisce l’intangibilità delle frontiere dei possedimenti coloniali nel loro processo d’indipendenza.

Nel parere consultivo emanato lo scorso 25 febbraio, la CIG ha sancito l’illiceità del processo di decolonizzazione di Mauritius, ricordando che il diritto all’autodeterminazione dei popoli è non solo un obiettivo dell’ONU, ma un principio consuetudinario dell’ordinamento internazionale, ricavando l’opinio juris da numerose risoluzioni dell’Assemblea Generale, fra cui si ricordano la 1514 del 1960 e la 2625 del 1970. Nel caso di specie, viene rilevata l’illegittimità della creazione del BIOT in quanto “the right to self-determination of the people concerned is defined by reference to the entirety of a non-self-governing territory”. In realtà, vi fu un esplicito accordo sul distacco delle Chagos fra le autorità di Londra e Port Louis; l’illiceità del comportamento dei britannici deriverebbe quindi dall’impossibilità di ritenere gli Accordi di Lancaster House un’espressione della libera volontà del popolo di Mauritius, proprio perché il governo di quest’ultimo si trovava ancora sotto dominio coloniale al momento della stipula del trattato.

Per la Corte, le azioni del Regno Unito si configurano come un illecito internazionale di natura continuativa. Da un lato, è chiamata in causa la responsabilità internazionale dell’ex potenza coloniale per l’atto illecito, e dell’altro, in virtù della perdurante sovranità di Londra sulle isole Chagos, viene intimato a quest’ultima l’obbligo di porvi fine. La Corte, ricordando la sentenza Timor Est, ha ribadito che il diritto all’autodeterminazione dei popoli è di natura erga omnes, e che pertanto tutti gli stati hanno un interesse giuridico affinché venga rispettato.

Infine, la sentenza evidenzia l’importanza dei pareri consultivi come strumento giuridico dell’ordinamento internazionale. La Corte, trattando le eccezioni di irricevibilità, si è pronunciata negativamente sull’applicabilità del concetto di res judicata ai pareri consultivi, sottolineando che questi ultimi sono resi “not to States, but to the organ which is entitled to request it”, e pertanto risulti impossibile identificare una qualsivoglia identità delle parti in causa e dell’oggetto della disputa. Inoltre, sembra registrarsi un’importante diversione dal principio della Eastern Carelia, parere consultivo nel quale la Corte Permanente di Giustizia rifiutò di pronunciarsi a causa della mancanza del consenso di una delle parti. In questa occasione, invece, essendo il caso di specie inerente a un obiettivo dell’ONU, la Corte rileva l’assenza di valide ragioni per le quali essa non debba pronunciarsi, riaffermando – a ragione – “the fact that the Court may have to pronounce on legal issues on which divergent views have been expressed […] does not mean that, by replying to the request, the Court is dealing with a bilateral dispute”. Ma la decisione resa dalla Corte sulle Isole Chagos – seppure non direttamente collegata alla disputa territoriale esistente fra il Regno Unito e Mauritius – va inevitabilmente a toccare la questione della sovranità sull’arcipelago, eludendo difatti il principio del consenso alla giurisdizione.

In conclusione, il parere consultivo sulle Isole Chagos ha una triplice importanza nell’analisi delle procedure di risoluzione delle dispute internazionali di tipo giurisdizionale.Da un lato, si evince come la struttura della domanda posta alla Corte sia ormai divenuta ancor più cruciale per quanto concerne l’ammissibilità dei casi e, dunque, per l’esercizio della giurisdizione da parte delle corti. Nel caso di specie, la formulazione della domanda, focalizzata ad hoc su un obiettivo dell’ONU – la decolonizzazione – ha garantito alla Corte la possibilità di emettere il proprio parere consultivo senza eludere, stricto sensu, il principio di consenso alla giurisdizione e della “indispensable party”. Dall’altro, è proprio questa ‘novità’ ad evidenziare il problema dell’ammissibilità della richiesta di un parere consultivo. Nel caso in cui, quest’ultimo – pur non essendo direttamente legato nella sua formulazione ad una disputa bilaterale esistente fra due o più stati – ne infici con la sua pronuncia l’esito sul piano fattuale, si va ad eludere il principio fondante del consenso alla giurisdizione, col rischio di rendere gli stati ancor più restii a sottoporsi alla giurisdizione delle corti internazionali. Resta infine da vedere se e come l’Assemblea Generale agirà nei confronti del Regno Unito, e soprattutto in che modo sia possibile costringere un membro permanente del Consiglio di Sicurezza ad osservare la pronuncia di un parere consultivo – di per sé non vincolante – tenendo conto dei limiti imposti dall’art. 94(2) della Carta, che assegna al Consiglio di Sicurezza stesso la responsabilità del rispetto delle sentenze della CIG.

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Tags: DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
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